Assegno di divorzio una tantum? Niente pensione di reversibilità.
Corte Cassazione Sez. Unite n°22434 del 24/09/2018.
“Ai fini del riconoscimento in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.”
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